Art. 13.
(Archivi cartacei pregressi).

      1. Per gli archivi cartacei pregressi una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e di consultazione della documentazione.
      2. La commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato.
      3. Con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabiliti la composizione della commissione, nonché i tempi e le modalità del suo funzionamento.